Consiglio per gli affari economici della Comunità Pastorale (CAECP):

tenendo conto dell’obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un
proprio CAEP, si presenta come un organismo unitario in cui anche le
scelte relative alle singole parrocchie vengono assunte ordinariamente in
sessioni di lavoro comuni.
La sua costituzione è obbligatoria una volta che le singole parrocchie
siano state adeguatamente introdotte alla prospettiva del lavoro comune in
ambito amministrativo.

Sinodo, cost. 148 § 1. 
“Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione 
per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali.
E’ obbligatorio in ogni parrocchia, come aiuto al parroco per la sua 
responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che 
trattano l'amministrazione della parrocchia (cf cost.339), oltre che dall'apposito 
regolamento diocesano”.

Composizione del CAECP “Madonna della Selva” :

SAN GAUDENZIO: Patrizia Canavesi,  Daniela Carlesso,  Patrizia Ferè,  Giuseppe Gadda,  Federico Giorgetti,  Pietro Mascheroni,  Pietro Taglioretti.

SAN GIOVANNI BATTISTA: Cristoforo Biffi,  Alberto Ferè,  Claudio Forner,  Alberto Galli,  Paola Giacomello,  Paola Mamprin,  Mauro Papagni,  Mauro Taglioretti.

SANTA MARIA ASSUNTA: Claudia Berta,  Silvano Ferraro,  Giuseppe Fiorito,  Felice Gadda,  Tiziano Zacchello.

Identità e strumenti per il lavoro dei membri dei Consigli degli Affari Economici Parrocchiali (CAEP)

contratto

Sinodo 47°
Can. 178. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

§ 1. Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E’ obbligatorio in ogni parrocchia14, come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che trattano l’amministrazione della parrocchia (cf cost. 339), oltre che dall’apposito regolamento diocesano.

§ 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:

a. un terzo dei suo membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;

b. in generale l’opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;

c. le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale.

§ 3. Il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia (cf costt. 322-355).

14 cf Codice di diritto canonico, can. 537.